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Chiusure temporanee

Descrizione

Le diverse tipologie di attività commerciali hanno differenti riferimenti normativi per la regolamentazione delle chiusure temporanee.

Strutture ricettive

Come indicato dalla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e Sostenibilità del turismo veneto” Il titolare della struttura ricettiva classificata è tenuto a comunicare alla Regione Veneto e al Comune:
a) la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi (prorogabili per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione) in caso di evento determinato da causa di forza maggiore;
b) la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili (ferie, lavori di ristrutturazione) per un periodo massimo di 180 giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

Modalità di invio delle comunicazioni di cui sopra:
Per il comune all’interno del portale Paytourist, funzionalità “Periodi di Apertura”
Per la regione all’interno del portale ROS1000

Sanzione:
In base all’art.49 della legge 11/2013 il titolare di struttura ricettiva che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

Pubblici esercizi (bar, ristoranti)
Gli orari degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande sono stati liberalizzati (art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, il cd. decreto “Salva Italia”), sia in termini di ore di funzionamento che di aperture domenicali e festive. I titolari hanno comunque l’obbligo di comunicare al Comune l’orario prescelto. Esso può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedio, può inoltre, essere differenziato per giorni della settimana e per periodo dell’anno. L’orario prescelto deve essere reso noto al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura.

L’Ordinanza per la determinazione degli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività particolari n° 102 del 27 maggio 2008, stabilisce che in caso di sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare debba darne notizia al comune almeno 5 giorni prima dell’inizio della sospensione stessa.

La suddetta comunicazione deve essere inviata allo Sportello Unico Attività Produttive- SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

La sospensione dell’attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall’esterno dell’esercizio.

Negozi
L’ordinanza comunale n°202 del 12 dicembre 2001, Disciplina degli orari delle attività degli esercizi di vendita al dettaglio, stabilisce che in caso di chiusura temporanea (per ferie o per lavori) è necessario inviare comunicazione scritta al Comune solo per periodi superiori ai 30 giorni.

La suddetta comunicazione deve essere inviata allo Sportello Unico Attività Produttive- SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

La chiusura infrasettimanale (fissata il mercoledì) e quella domenicale sono facoltative.

Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori
Il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato dal consiglio comunale il 25 luglio 2011, stabilisce che la sospensione dell’attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune.
La suddetta comunicazione deve essere inviata allo Sportello Unico Attività Produttive- SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

Salvo casi particolari indicati nel regolamento, il titolare non può sospendere l’attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.

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