Descrizione
Itineranti
Il piano comunale del commercio su aree pubbliche vigente nel Comune di Peschiera del Garda contiene il Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato, nei posteggi isolati e nelle fiere (parte 3) e individua le aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante (parte 2). (vedi allegato)
Aree del Comune di Peschiera del Garda in cui è vietato il commercio in forma itinerante
– Strada Regionale 11, lungo tutta la sua estensione ricompresa fra i confini con i Comuni di Castelnuovo del Garda ad Est e Sirmione ad Ovest.
– Via Marco Biagi.
– Via XI settembre.
– Via della Zanina, dall’intersezione con la Strada Regionale 11 per un tratto di 100 metri;
– Via Nenni, dall’intersezione con la Strada Regionale 11 per un tratto di 100 metri;
– Tutta la zona di incroci e svincoli adiacenti al Casello autostradale, (per il raggio di 200 metri dal casello medesimo).
– Lungolago Garibaldi (si intende compreso anche il tratto denominato Porto Esterno)
– Lungolago Mazzini.
– Porto Bergamini.
– Porto Fornaci.
– Tutto il centro storico, nell’area ricompresa e perimetrata dalla Piazza Betteloni, Via XXX Maggio, Piazza Ferdinando di Savoia, Lungomincio Cordigero e Riviera Carducci
– All’interno delle aree di parcheggio a pagamento (Piazzale Porto, Piazza Ferdinando di Savoia, Parcheggio Porta Brescia e Camper Service)
Spunta per il mercato settimanale del lunedì
Gli ambulanti itineranti in possesso di autorizzazione di tipo B (e di tipo A relativo ai mercati con sede in Veneto) possono presentare domanda per partecipare alla “spunta” ovvero all’assegnazione dei posti che nelle singole giornate di mercato si rendono liberi per assenza dei titolari.
L’assegnazione di “spunta”, che si effettua nei primi minuti dopo le ore 8:00 del lunedì mattina alla presenza dell’operatore di polizia locale incaricato, ha un costo giornaliero di 50€.
Per partecipare alla “spunta” occorre essere inseriti nella apposita graduatoria stilata dal Comune in base all’anzianità di frequenza.
Per essere inseriti in graduatoria è necessario inviare all’Ufficio Commercio apposita domanda attraverso il Portale SUAP – impresainungiorno.gov.it
Hobbisti
Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, che si svolgono nell’ambito della Regione del Veneto, possono partecipare operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, nonché operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
Gli operatori non professionali (hobbisti) possono vendere esclusivamente antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.
La partecipazione ai mercatini è subordinata al possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza ovvero, per i residenti fuori Regione, dal Comune di Venezia.
Il tesserino contiene le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare.
ulteriori informazioni sull’attività di hobbista (sito Regione Veneto)
Allegati: